INSTITUTO UNIVERSAL VIDA

   

STATUTO

   
DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1)

 

L’Associazione denominata “Instituto Universal Vida” Onlus, ha sede legale in San Martino Buon Albergo (VR), Via Cà di Ferro n. 1, fraz. Mambrotta.
L’Associazione ha durata a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con delibera
dell’assemblea dei soci, osservando le disposizioni dettate dal presente statuto.

   
SCOPO SOCIALE

Art. 2)

 

L Associazione che non ha fini di lucro, persegue finalità di solidarietà sociale, civile, culturale avendo come scopo lo svolgimento di attività nei settori dell assistenza sociale, beneficenza, istruzione e formazione. L Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, e democratico. che si propone di promuovere, di svolgere direttamente, di sostenere ogni e qualsiasi attività diretta alla promozione umana, al sostegno dello sviluppo economico, sociale, culturale particolarmente delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo e comunque delle persone che si trovino in stato di bisogno materiale e morale.
I proventi derivanti dall’attività dell’Associazione non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
In concreto l’Associazione si prefigge di svolgere la propria attività in Italia e in Brasile dove ha fondato nel 1999 analoga associazione parimenti denominata Instituto Universal Vida con sede in Salvador - Bahia, Praça Adriano Gordilho, 04, Boa Viagem.
In Italia l’Associazione promuove attività di informazione, formazione, corsi, seminari, conferenze, produzione e diffusione di materiale divulgativo, rivolte a tutti coloro che si trovano in situazione di svantaggio o disagio sociale e desiderano ricercare una migliore Qualità della vita, e a coloro che, già colpiti da malattie, vogliono sperimentare un nuovo modo di vivere la propria diversa condizione, acquisendo tecniche di auto-aiuto, sempre e comunque affiancate alla medicina tradizionale.
Potenziali settori di intervento dell’Associazione sono comunque tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative, formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata.
In Brasile l’Instituto di Salvador promuove progetti assistenziali, educativi, formativi, di assistenza sanitaria e di inserimento lavorativo principalmente per i bambini, gli adolescenti e gli adulti provenienti dalle favelas di Boa Viagem e di Pedra Furada, ma è aperto all’accoglienza di chiunque venga segnalato dal Governo di Bahia e dagli Enti Religiosi ed assistenziali che operano sul territorio con analoghi fini di promozione sociale.
Il Projeto Vida consiste in un processo di Guarigione emozionale e di riequilibrio psichico e fisico, che si realizza attraverso incontri individuali e di gruppo, attività educative, formative e ricreative, ma anche di assistenza psicologica, pediatrica, odontoiatrica e sostegno post-scolastico quotidiano.
L’Associazione potrà altresì realizzare progetti di inserimento lavorativo, attraverso corsi di formazione, creazione di laboratori artigianali e ogni altra iniziativa finalizzata
all’acquisizione di abilità sociali e professionali, promuovendo la collaborazione con Enti di formazione, Enti pubblici e privati e aziende private che operano nella città di Bahia e nei territori limitrofi.
Tutte le attività dell’Associazione, sia in Italia che in Brasile, sono svolte in stretta collaborazione con la medicina ufficiale.
E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse ai sensi di legge, ivi comprese quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.
Nell’esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse, l’Associazione potrà agire in parallelo con le organizzazioni similari esistenti e costituende, al fine di meglio garantire il raggiungimento degli scopi sociali.
L’esercizio di attività sprovviste del carattere solidaristico è consentito nei limiti previsti dalla legislazione tributaria, al fine di conservare la qualificazione di organizzazione non lucrativa di attività sociale.
Nell’esercizio delle proprie attività istituzionali e connesse, l’Associazione potrà deliberare la filiazione ad organismi di secondo livello, con i quali ricercare momenti di confronto e collaborazione, al fine di un più proficuo impegno nella realizzazione di attività ed iniziative comuni, che permettano il miglior conseguimento dell oggetto sociale.

   
I SOCI

Art. 3)

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea. Agli aspiranti Soci sono richiesti l’accettazione e l’osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza. I soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l approvazione del bilancio e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6.

   

Art. 4)

 

I Soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’Associazione;
- a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l 'Associazione;
- a discutere ed approvare i rendiconti;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Art. 5)

Il Socio è tenuto al pagamento dell’annuale quota associativa, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, all’osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell’Associazione e nella frequentazione della sede. La quota non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile o rimborsabile.

   

Art. 6)

 
La qualifica di Socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota associativa;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- non ottemperanza alle deliberazione del Consiglio Direttivo.

ORGANI SOCIALI

Art. 7)

 
Gli organi dell’Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo e Presidente;
- Collegio dei revisori (se voluto e deliberato dall’assemblea dei soci)

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.8)

Partecipano all’Assemblea tutti i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota associativa. L’Assemblea rappresenta l’universalità degli iscritti e le deliberazioni da essa regolarmente assunte, impegnano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti. Le riunioni dell’Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo.

   

Art. 9)

 

L’Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.
In seconda convocazione, invece, l’Assemblea regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno.
E’ ammesso il voto per delega ad altri soci, ma ogni socio non potrà rappresentare più di un associato.

   

Art. 10)

 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza da altro socio nominato dall’Assemblea stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei Soci presenti con diritto di voto.
Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati sono esposti all’interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

   

Art. 11)

 L’Assemblea generale dei Soci:

- approva le linee generali del programma di attività;
- approva il rendiconto annuale;
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

E’ facoltà dell’Assemblea la nomina dei Sindaci Revisori.

   
CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12)

 

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni. E’ composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri. Tutti i Consiglieri sono rieleggibili.

   

Art. 13)

 

 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente il quale ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio;
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.

   

Art. 14)

 Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e programmazione economica dell’anno sociale;
- deliberare circa l’ammissione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- determinare annualmente l ammontare minimo della quota associativa;

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 15)

 

 Compiti del Collegio dei Revisori
I Revisori, qualora nominati, hanno il compito di controllare tutta l attività amministrativa e finanziaria dell’Associazione, nonché di verificare l attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. I Sindaci Revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo e partecipare alle assemblee dei soci.

   
RISORSE ECONOMICHE

Art. 16)

 
 Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

- contributi e quote associative;
- contributi, donazioni, erogazioni e lasciti diversi;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 17)

L’esercizio sociale si intende dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all’Assemblea dei Soci entro il trenta aprile dell’anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria. L’eventuale utile o avanzo di gestione dovrà essere destinato esclusivamente alla realizzazione delle attività istituzionali e a quelle direttamente connesse.

   

Art. 18)

 

La previsione e la programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività
dell’Associazione.

   
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 19)

Le controversie che comunque e tra chiunque potessero insorgere in dipendenza dell'applicazione e dell'interpretazione del presente statuto o dei regolamenti interni, saranno decise da un Collegio di 3 arbitri nominati 1 da ciascuna delle parti e il terzo dai primi 2 o, in difetto di accordo dal Presidente del Tribunale competente per territorio, su richiesta della parte più diligente.

   
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 20)

 

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione è indispensabile la presenza di
almeno un terzo dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di tre quinti dei partecipanti.
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

   
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21)

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal Regolamento interno, decide l assemblea dei soci a norma del codice civile e delle leggi vigen

   
 

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